Interventi regionali di riforma legislativa in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali

Le linee guida presentate di seguito costituiscono uno dei principali risultati della ricerca che l’AINEVA ha concluso nel luglio 2004: “Aspetti giuridici della sicurezza dalle valanghe nei comprensori innevati gestiti dell’arco alpino italiano: la tutela delle persone fisiche e dei beni, la prevenzione nell’uso del territorio. Le normative delle Regioni e delle Province autonome. Ipotesi di linee guida per interventi di riforma legislativa”.
Le stesse linee guida sono state esaminate una prima volta dal CTD dell’A.I.NE.VA in data 21.9.2004 e successivamente fatte proprie.
Le indicazioni espresse da questo documento - da intendersi come riflessioni e proposte rivolte ai legislatori delle Regioni e delle Province autonome - sono ordinate intorno a due opzioni strategiche principali:
a) una ipotesi di definizione e di configurazione complessiva di comprensorio per gli sport invernali non agonistici nell’arco alpino italiano e nelle altre zone montane del paese;
b) una ipotesi di attribuire agli esercenti degli impianti di risalita, delle aree sciabili e delle altre tipologie di percorsi innevati organizzati per gli sport invernali la responsabilità esclusiva dell’ordinaria gestione delle misure gestionali di sicurezza dalle valanghe.
L’opzione strategica di cui alla lettera a) punta a rendere disponibile una nozione unitaria di area innevata organizzata destinata agli sport invernali - capace di comprendere anche tipologie poco diffuse di percorsi e di utilizzazioni - al cui interno trattare in modo unitario i problemi della sicurezza dalle valanghe senza tuttavia trascurare le differenze tra fattispecie.
L’espressione “comprensorio per gli sport invernali” è sembrata di facile impiego e capace di integrare i quattro elementi caratterizzanti un’area territoriale:
1) delimitabile in base a criteri dati;
2) con innevamento invernale;
3) destinata ad una o più attività sportive non agonistiche praticabili su percorsi innevati appositamente attrezzati;
4) dotata di forme varie di organizzazione e di servizi destinati agli utenti, compreso quello della gestione della sicurezza dalle valanghe.
L’opzione strategica di cui alla lettera b) punta a rendere possibile all’interno dei comprensori per gli sport invernali una regolamentazione tendenzialmente omogenea degli obblighi degli esercenti per garantire a utenti, operatori dei servizi e beni economici la sicurezza dalle valanghe attraverso misure gestionali, ferma restando la necessità di:
1) graduare adempimenti e responsabilità in funzione delle situazioni di pericolosità rilevate, delle tipologie di percorsi organizzati e delle tipologie di utenze;
2) conservare comunque ai Sindaci una competenza per le ordinanze in situazioni di imminente pericolo per la pubblica incolumità, nei limiti e nelle forme di cui alla linea guida n. 25;
3) trovare modalità adeguate di coordinamento tra compiti degli esercenti e funzioni dei Sindaci allo scopo di evitare dannose sovrapposizioni.